Dopo le recenti modifiche del D.Lgs. 61/08 : I nuovi obblighi in relazione al Preposto aziendale
Dopo le recenti modifiche del D.Lgs. 61/08 : I nuovi obblighi in relazione al Preposto aziendale
Come abbiamo sottolineato ripetutamente sin dalla promulgazione della legge n. 215 del 2021 , le novità al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - con con lo specifico Decreto Legge n. 146 del 2021 - hanno ridisegnato in modo importante e innovativa la nomina, il ruolo e gli obblighi del preposto.
Tema su cui è intervenuta anche Confindustria con la Nota di aggiornamento del 12 gennaio 2022, dal titolo "Conversione in legge del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza" , nell’intento di sensibilizzare le aziende italiane a questa innovazione legislativa in un momento contrassegnato da un incremento degli infortuni e in particolare degli infortuni mortali.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare con atto scritto il preposto
Infatti la lettera b-bis dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente),relativa alla figura del preposto , prevede che il datore di lavoro e i dirigenti debbano:
"individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
Quindi a carico del datore di lavoro viene introdotto l'obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente ( con atto formale ) il preposto o i preposti secondo le dimensioni dell’impresa.
Con la nuova norma si stabiliscono nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico , infatti in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale" , facendo attenzione alla distinzione tra vigilanza comportamentale (affidata al preposto) e alta vigilanza (propria del datore di lavoro). il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
•intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
•interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
•se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
E’ evidente che il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
Formazione del preposto: come cambia l'articolo 37
La nuova norma prevede all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che entro il 30 giugno 2022 venga predisposta la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, introducendo la novità tanto attesa dell'obbligo formativo per il datore di lavoro mentre per il preposto in virtù del rafforzamento e valorizzazione del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
Come rilevato dall’Avv. Rolando Dubini , la Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 18839 del 12 maggio 2022 (u. p. 11 gennaio 2022) - Pres. Petruzzellis - L'omessa nomina formale dei dirigenti e dei preposti non fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro di formare in materia di sicurezza sul lavoro preposti e dirigente, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che richiede che sia comunque formato chi esercita anche di fatto tali funzioni.
Così la sentenza della Suprema Corte conferma l'obbligo di legge di individuare, con nomina scritta o altro atto equivalente, il preposto, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008: in caso di omessa nomina potrà essere contestata la mancata nomina di cui all'articolo 19 comma 1 lett. b bis del D.Lgs. n. 81/2008 e per l'effetto, laddove presente, la mancata formazione obbligatoria di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 del preposto di fatto eventualmente individuato dall'autorità competente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008.
In materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato come l'esistenza dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro era peraltro emersa, infatti risultava dall'organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell'imputato, acquisito in sede di ispezione.
La stessa ha sottolineato, peraltro, che la mancanza di nomina formale scritta con data certa ( ad esempio attraverso mail aziendale ) non è rilevante sulla sussistenza e obbligatorietà della formazione, in quanto “quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto”; le norme, infatti, sono dirette a prevenire pericoli nell'espletamento delle mansioni, comunque siano svolte (con nomina firmale aziendale, o di fatto come accertato dall'autorità competente).
Naturalmente la Suprema Corte ha respinto uno degli argomenti della difesa.: "La Dott.ssa Paola S., indicata nell'organigramma dirigente e preposto, dichiarava di non essere mai stata nominata e di non aver mai esercitato la funzione di dirigente e preposto alla sicurezza e igiene del lavoro".