il Decreto legge N. 127 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.” Il cosiddetto Green Pass , la Certificazione Verde COVID-19 ,diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 Ottobre 2021
Il Green Pass si configura quindi , a tutti gli effetti, come una misura di sicurezza sul lavoro che obbliga il datore di lavoro a tutelare la SICUREZZA e la SALUTE dei lavoratori, alla stessa stregua di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro il cui mancato rispetto si configura come un reato perseguibile penalmente con le relative sanzioni previste.
Infatti con la certificazione verde , con validità per tutto il perdurare dello stato di emergenza , fino al 31 Dicembre 2021 ; e come meglio specificato nell’ Articolo 3 comma 6 del Decreto Legge:
”I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass l’assenza sarà considerata ingiustificata ed è prevista la sospensione dello stipendio : nel Pubblico dopo il quinto giorno ,di assenza ingiustificata , nel settore privato l’ assenza ingiustificata e la conseguente la sospensione dello stipendio scatta sin dal primo giorno.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti dal quinto giorno di assenza ingiustificata l’azienda può procedere alla sostituzione del lavoratore interessato.
NATURALMENTE LA RESPONSABILITA’ DEI CONTROLLI E’ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO COME PER TUTTE LE MISURE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
In relazione alla a verifica del possesso della certificazione verde per i lavoratori la legge recita “ sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro” questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale , una lettera di incarico , i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
All’atto della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà , quindi , considerato assente ingiustificato.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, la normativa prevede che “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”.
La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde, mentre la sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
Ovviamente non potevano mancare le relative sanzioni per la violazione dell’obbligo di esibizione del certificato che sarà punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.
Per quanto attiene ai datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
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