Intelligenza artificiale e DVR: dal 23 ottobre 2026 nuove regole per le imprese. Il tuo documento di valutazione dei rischi è ancora adeguato?
L'articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 introduce una disposizione specifica sui rischi connessi all'impiego dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro. Dal 23 ottobre, le imprese devono prestare particolare attenzione ai sistemi che incidono sull'organizzazione, sui ritmi produttivi e sulle decisioni rilevanti per la sicurezza. Ecco che cosa cambia concretamente.
26 ottobre 2026
Giancarlo D'Andrea – Sociologo, Direttore 626 School srl, RSPP esterno dal 2001

Dal 23 ottobre 2026 è cambiato qualcosa. Ma quante imprese lo sanno?
Immaginiamo un'azienda che utilizza un sistema di intelligenza artificiale per organizzare i turni dei dipendenti.
Il software analizza dati, assegna attività, propone modifiche ai tempi di lavorazione e suggerisce come aumentare la produttività.
L'imprenditore è soddisfatto.
I processi diventano più efficienti.
Ma nessuno si è posto una domanda:
Questo sistema potrebbe modificare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?
È una domanda che oggi assume un significato normativo ancora più preciso.
Il 23 ottobre 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre.
Tra le disposizioni del decreto, una merita particolare attenzione da parte di datori di lavoro, RSPP, consulenti e responsabili aziendali.
È l'articolo 42, dedicato all'intelligenza artificiale e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una novità che non deve essere sottovalutata.
Ma neppure trasformata in un allarme ingiustificato.
Vediamo perché.
Articolo 42 del D.Lgs. 179/2026: che cosa prevede realmente?
Il decreto interviene nell'adeguamento della normativa italiana al quadro europeo sull'intelligenza artificiale, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act.
L'articolo 42 affronta specificamente l'utilizzo dei sistemi di IA nei contesti lavorativi.
La disposizione stabilisce che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che incidono su determinati aspetti dell'attività lavorativa deve essere valutato nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Gli aspetti individuati dalla norma sono quattro.
1. Organizzazione del lavoro
Sistemi che influenzano l'assegnazione delle attività, la distribuzione dei compiti e le modalità organizzative.
2. Ritmi produttivi
Applicazioni che possono incidere sui tempi di esecuzione, sui carichi di lavoro e sulla successione delle operazioni.
3. Modalità di esecuzione della prestazione
Tecnologie che modificano concretamente il modo in cui le persone svolgono le proprie mansioni.
4. Processi decisionali rilevanti per la sicurezza
Sistemi che supportano o influenzano decisioni dalle quali possono dipendere condizioni di rischio.
L'articolo 42 prevede inoltre che i datori di lavoro assicurino un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il principio è semplice: quando l'intelligenza artificiale incide sul lavoro, bisogna considerarne anche le conseguenze sulla sicurezza.
Non è sufficiente valutare soltanto l'efficienza del sistema.
Occorre comprenderne gli effetti sulle persone.
Fonte normativa: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 – Testo ufficiale su Normattiva.
Tutte le imprese devono aggiornare immediatamente il DVR?
No. E questa è la prima informazione che vogliamo chiarire.
Il 23 ottobre 2026 non è scattato un obbligo generalizzato di riscrivere tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi.
La norma non introduce una nuova scadenza unica per tutte le imprese.
Non significa nemmeno che l'utilizzo occasionale di un assistente di intelligenza artificiale comporti automaticamente la necessità di rielaborare il DVR.
Occorre invece distinguere due questioni.
La prima: l'impiego del sistema di IA deve essere considerato nella valutazione dei rischi quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 42.
La seconda: l'eventuale rielaborazione del DVR deve essere valutata secondo la disciplina dell'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto delle modifiche significative dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e delle altre circostanze previste dalla normativa.
Non tutte le imprese utilizzano gli stessi sistemi.
Non tutti i sistemi producono le medesime conseguenze.
E non tutte le situazioni richiedono identici interventi.
La valutazione deve partire dalle condizioni reali dell'azienda, non da un automatismo burocratico.
Avevamo già affrontato questo problema nell'approfondimento:
Oggi, con l'entrata in vigore dell'articolo 42, quella riflessione acquista un'importanza ancora maggiore.
Tre situazioni nelle quali l'intelligenza artificiale può modificare i rischi
Per comprendere la portata della disposizione, consideriamo tre esempi.
1. L'algoritmo che organizza il lavoro
Un'impresa introduce un sistema intelligente per distribuire attività e turni.
L'obiettivo è migliorare la produttività.
Il sistema può contribuire a ridurre tempi morti e sovrapposizioni.
Ma che cosa accade se le decisioni algoritmiche determinano carichi di lavoro eccessivi?
Oppure se non considerano adeguatamente le pause, l'affaticamento o le caratteristiche delle mansioni?
Una soluzione efficiente dal punto di vista produttivo non è necessariamente adeguata dal punto di vista della prevenzione.
Occorre quindi esaminare gli effetti reali delle decisioni influenzate dall'algoritmo.
2. L'intelligenza artificiale integrata nelle macchine
Un'azienda utilizza sistemi intelligenti per modificare automaticamente alcuni parametri di lavorazione.
La tecnologia può migliorare precisione ed efficienza.
Ma occorre comprendere come interagisca con gli operatori.
Che cosa accade in caso di errore?
Come vengono gestite le anomalie?
Chi può intervenire?
Quali misure di sicurezza operano indipendentemente dalle decisioni del sistema?
La presenza dell'intelligenza artificiale non elimina gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza delle attrezzature e delle macchine.
Può rendere necessarie verifiche ulteriori.
3. L'IA che segnala situazioni pericolose
Immaginiamo un sistema che analizza immagini e segnala comportamenti o condizioni potenzialmente rischiose.
Può essere un supporto interessante alla prevenzione.
Ma che cosa succede quando non riconosce un pericolo?
Oppure quando genera una segnalazione errata?
L'affidabilità del sistema deve essere esaminata in relazione al suo utilizzo concreto.
Una segnalazione automatica non sostituisce le misure di protezione, la vigilanza e le responsabilità delle figure aziendali.
La tecnologia può aiutare a individuare una situazione.
La prevenzione richiede che qualcuno sappia valutarla e intervenire.
Il rischio più sottovalutato: non sapere dove l'IA è già entrata nell'impresa
Esiste un problema organizzativo che merita particolare attenzione.
L'intelligenza artificiale può essere introdotta in azienda senza che il suo utilizzo venga esaminato in modo coordinato.
Un responsabile acquista un nuovo software.
Un reparto attiva una funzionalità intelligente.
Un fornitore aggiorna una piattaforma.
Un dipendente comincia a utilizzare autonomamente strumenti di IA generativa.
L'impresa continua a funzionare.
Ma chi ha verificato gli effetti di queste innovazioni?
Il servizio di prevenzione e protezione è stato coinvolto?
Sono cambiate le modalità operative?
Sono state individuate eventuali esigenze di informazione e formazione?
Il DVR rappresenta ancora il lavoro che viene realmente svolto?
È questa la domanda centrale.
Perché un documento formalmente completo può diventare progressivamente meno rappresentativo delle condizioni aziendali se l'organizzazione cambia e la valutazione non ne tiene conto.
AI Act, D.Lgs. 179/2026 e D.Lgs. 81/2008: tre riferimenti da leggere insieme
Per comprendere correttamente la nuova disposizione occorre distinguere i diversi livelli normativi.
Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, stabilisce un quadro europeo di regole per lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Il D.Lgs. 179/2026 contiene disposizioni nazionali di adeguamento, tra cui l'articolo 42 relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 continua a disciplinare gli obblighi di prevenzione, valutazione dei rischi e tutela dei lavoratori.
Questi riferimenti non devono essere confusi.
La classificazione di un sistema ai sensi dell'AI Act non coincide automaticamente con la valutazione dei rischi lavorativi.
Allo stesso modo, l'utilizzo di un sistema che non rientra in una categoria ad alto rischio dell'AI Act non esclude necessariamente la presenza di rischi da valutare ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La questione richiede un esame delle caratteristiche del sistema e delle sue effettive modalità di impiego.
Per una panoramica degli obblighi europei e delle principali scadenze abbiamo pubblicato:
Il nuovo articolo 42 aggiunge un elemento specifico a questo quadro: l'attenzione agli effetti dell'IA sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Chi è responsabile della valutazione dei rischi?
La responsabilità della valutazione di tutti i rischi e dell'elaborazione del DVR resta in capo al datore di lavoro.
Lo stabilisce l'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, che individua la valutazione dei rischi tra gli obblighi non delegabili.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione contribuisce all'individuazione dei fattori di rischio e all'elaborazione delle misure preventive e protettive nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 33.
La valutazione viene effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 29, con il coinvolgimento delle figure indicate dalla normativa.
L'introduzione dell'intelligenza artificiale non modifica automaticamente questa distribuzione delle responsabilità.
Un software non diventa il datore di lavoro.
Un algoritmo non sostituisce il RSPP.
E una decisione automatizzata non rende superflua la verifica professionale.
La tecnologia può supportare la prevenzione. Non può cancellare gli obblighi delle persone e delle organizzazioni.
Che cosa dovrebbero fare concretamente le imprese?
La risposta non è acquistare immediatamente un nuovo documento.
La risposta è avviare una verifica proporzionata alle caratteristiche dell'organizzazione.
Un percorso operativo può essere articolato in cinque passaggi.
Primo: individuare i sistemi di IA utilizzati
Occorre comprendere quali strumenti siano presenti nell'organizzazione e per quali finalità vengano impiegati.
Non soltanto i sistemi acquistati come prodotti autonomi, ma anche le funzionalità intelligenti integrate in software, macchine e piattaforme.
Secondo: analizzare i processi interessati
Quali attività vengono supportate?
Quali decisioni sono influenzate?
Quali lavoratori utilizzano i sistemi o subiscono gli effetti delle loro decisioni?
Terzo: verificare gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
L'utilizzo dell'IA modifica l'organizzazione?
Influenza i ritmi produttivi?
Cambia le modalità di esecuzione delle mansioni?
Interviene in processi decisionali rilevanti per la sicurezza?
Quarto: esaminare le misure esistenti
Le procedure sono adeguate?
Sono previsti controlli umani appropriati?
I lavoratori conoscono i rischi specifici e le misure di prevenzione?
Sono state considerate le conseguenze di errori, anomalie e malfunzionamenti?
Quinto: individuare gli interventi necessari
Gli esiti della verifica possono evidenziare la necessità di misure tecniche, organizzative, informative o formative.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, occorre procedere anche alla rielaborazione della valutazione dei rischi.
Il risultato non deve essere necessariamente un documento più voluminoso. Deve essere una prevenzione più efficace.
IA PROTEGGI™: la risposta consulenziale di 626 School
Proprio per affrontare questi problemi, 626 School ha sviluppato IA PROTEGGI™, un progetto dedicato all'analisi dei rischi connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese.
L'iniziativa comprende tre ambiti complementari:
IA PROTEGGI™ Assessment
Analisi dell'impiego dei sistemi di IA, dei possibili effetti sui lavoratori e delle esigenze di prevenzione e valutazione dei rischi.
IA PROTEGGI™ Formazione
Percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo consapevole dei sistemi intelligenti, sui loro limiti e sui rischi specifici pertinenti.
IA PROTEGGI™ Food Safety
Approfondimento delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nei processi di sicurezza alimentare e nei sistemi HACCP.
Il progetto non costituisce una certificazione obbligatoria e non sostituisce le responsabilità del datore di lavoro.
È una proposta di supporto specialistico da adattare alle caratteristiche delle singole organizzazioni.
Per conoscere il progetto:
La tua impresa utilizza già sistemi di intelligenza artificiale?
626 School può aiutarti a
verificare se e come il loro utilizzo incida sulla valutazione dei rischi.
L'attività può comprendere una ricognizione dei sistemi utilizzati, l'analisi dei processi interessati e l'individuazione degli eventuali approfondimenti necessari.
Operiamo a Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Sinnai
e nel resto della Sardegna.
Per richiedere informazioni o un preventivo:
Email: segreteria@626school.it
Telefono: 070 781090
Indica nell'oggetto: VERIFICA IA E DVR 2026.
Sicurezza & AI 2026: il 30 novembre a Cagliari una giornata dedicata alla prevenzione intelligente
La nuova disposizione normativa rende ancora più attuale il confronto sulle competenze necessarie per utilizzare l'intelligenza artificiale nella sicurezza sul lavoro.
Il 30 novembre 2026, a Cagliari, 626 School organizza:
SICUREZZA & AI 2026 – Prima edizione
Una giornata formativa dedicata alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella prevenzione.
Il programma affronta l'utilizzo degli strumenti intelligenti nei sopralluoghi, nell'analisi delle informazioni, nella valutazione dei rischi e nella gestione delle attività professionali.
Particolare attenzione viene riservata all'affidabilità dei risultati, alla verifica umana e alle responsabilità.
La giornata rappresenta anche un'occasione per approfondire il quadro normativo e le implicazioni dell'articolo 42 del D.Lgs. 179/2026.
Informazioni principali
Data: 30 novembre 2026
Luogo: Cagliari
Durata: 8 ore formative
Crediti: 8 crediti di aggiornamento confermati
per le figure destinatarie previste dal programma
Quota individuale: 100 € IVA inclusa
Gruppi aziendali: 75 € IVA inclusa a persona,
con almeno due partecipanti della stessa azienda
Light lunch: incluso
L'iniziativa si rivolge a RSPP, ASPP, formatori della sicurezza, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, datori di lavoro, dirigenti e professionisti interessati alle applicazioni dell'IA nella prevenzione.
Informazioni e iscrizioni: segreteria@626school.it
Telefono: 070 781090
Oggetto dell'email: SICUREZZA & AI – 30 NOVEMBRE 2026
Dal documento alla prevenzione: il vero significato della novità normativa
L'articolo 42 introduce una disposizione specifica che merita attenzione.
Ma la questione più interessante va oltre il singolo riferimento legislativo.
Per molti anni abbiamo utilizzato strumenti informatici soprattutto per produrre documenti, organizzare archivi e gestire scadenze.
Oggi l'intelligenza artificiale può influenzare direttamente l'organizzazione delle attività e alcuni processi decisionali.
La sicurezza sul lavoro deve essere capace di comprendere questa trasformazione.
Non per ostacolarla.
Ma per governarla.
L'innovazione può migliorare il lavoro e contribuire alla prevenzione.
Può però introdurre errori, nuove interazioni e conseguenze organizzative che devono essere comprese.
Per questo occorrono competenza, osservazione e responsabilità.
Non abbiamo bisogno soltanto di documenti di valutazione dei rischi più intelligenti.
Abbiamo bisogno di una prevenzione più intelligente.
E la prevenzione intelligente comincia sempre dalla conoscenza del lavoro reale.
FAQ – Intelligenza artificiale e DVR dal 23 ottobre 2026
1. Dal 23 ottobre 2026 tutte le aziende devono aggiornare il DVR?
No. L'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 non introduce una scadenza generalizzata per riscrivere tutti i DVR. L'articolo 42 richiede di considerare nella valutazione dei rischi l'utilizzo dei sistemi di IA che incidono sugli aspetti lavorativi individuati dalla disposizione. L'eventuale rielaborazione del DVR segue le condizioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008.
2. Quali sistemi di intelligenza artificiale devono essere considerati?
L'articolo 42 richiama i sistemi che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza. Occorre verificare le caratteristiche e l'impiego concreto dei sistemi.
3. Utilizzare ChatGPT comporta automaticamente l'obbligo di aggiornare il DVR?
No. Il semplice utilizzo di ChatGPT o di un altro assistente di IA non comporta automaticamente la rielaborazione del DVR. Devono essere valutati le finalità d'uso, gli eventuali effetti sulle condizioni lavorative e gli obblighi applicabili, compresi quelli relativi alla protezione dei dati.
4. Il D.Lgs. 179/2026 prevede anche la formazione dei lavoratori?
Sì. L'articolo 42 prevede un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Non stabilisce però un corso standard identico per tutte le imprese.
5. Chi è responsabile della valutazione dei rischi connessi all'intelligenza artificiale?
Il datore di lavoro mantiene la responsabilità della valutazione di tutti i rischi e dell'elaborazione del DVR secondo il D.Lgs. 81/2008. Il servizio di prevenzione e protezione contribuisce nell'ambito delle proprie competenze. L'utilizzo di sistemi di IA non trasferisce automaticamente tali responsabilità alla tecnologia o al fornitore.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 – Normattiva, con particolare riferimento all'articolo 42.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Normattiva, in particolare articoli 17, 28, 29 e 33.
Il presente articolo ha finalità informative. L'applicabilità delle disposizioni e la necessità di specifici interventi devono essere verificate in relazione alle caratteristiche dei sistemi utilizzati e al contesto aziendale.
Giancarlo D'Andrea
Sociologo – Direttore 626 School srlRSPP esterno dal 2001
626 School srl
Consulenza, formazione e sicurezza integrata per le imprese della Sardegna.
Email: segreteria@626school.it
Telefono: 070 781090





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